Chi è in regola non paga più per il moroso

il distacco dall'impianto centralizzato

Chi è in regola non paga più per il moroso. Il comportamento dell’amministratore, che ha chiesto un decreto ingiuntivo per costringere il condomino moroso a versare le sue quote, è corretto: per l’articolo 1130 n.3, del Codice Civile, è tenuto a riscuotere i contributi ed a erogare le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e l’esercizio dei servizi comuni. Se non lo fa, può essere condannato a pagare i danni arrecati.

Invero, il primo comma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile afferma:

Per la riscossione di contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante l’opposizione.

Ma se è tenuto ad agire nei confronti del condomino moroso per la riscossione coattiva del credito, l’amministratore non può invece pretendere alcunché dai condomini in regola con i pagamenti. Neppure l’assemblea condominiale può, deliberando a maggioranza, ripartire tra chi è in regola con le obbligazioni l’anticipazione delle quote degli inadempienti. In questi casi l’amministratore è autorizzato ad attingere da eventuali accantonamenti.

Le precisazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha precisato che, se esistono condizioni di urgenza, per esempio azioni esecutive da parte dei creditori, l’assemblea può deliberare a maggioranza uno stanziamento straordinario come fondo per sopperire alla mancanza di liquidità procurata dagli inadempienti (21 ottobre 1975, numero 3463).

Se poi per ritardato o mancato pagamento di alcuni, non si riesce a far fronte alle spese per le necessarie erogazioni, si può ricorrere al credito bancario, a patto che il conto corrente sia intestato al condominio. Ma questo espediente non può essere usato in modo sistematico.

Che cosa è cambiato a partire dal 2008

La sentenza numero 9148 del 10 aprile 2008 delle sezioni unite della Cassazione ha introdotto un principio nuovo per la ripartizione delle spese nei condomini: per il pagamento delle somme dovute, i creditori del condominio possono citare in giudizio solo i condomini inadempienti, senza coinvolgere chi ha pagato regolarmente.

In precedenza si riteneva che sussistesse una responsabilità solidale tra i condomini per la quale, in caso di morosità del condominio nei confronti di fornitori o imprese, i creditori potevano rivalersi su tutto il condominio, quindi sia sui condomini che avevano pagato la loro quota che su quelli inadempienti. D’ora in avanti invece, chi è in regola non paga più per il moroso.

Author: Cav. Avv. Floro Bisello

Avvocato in Pesaro-UrbinoCavaliere al Merito della RepubblicaPresidente della Sede Unioncasa di Pesaro Urbino e Provincia