Rumori dal piano di sopra, come si può procedere per tutelarsi

il distacco dall'impianto centralizzato

Rumori dal piano di sopra: a tutt’oggi non sussiste una normativa recente in tema di rumori, né è stato mai legiferato sul baccano proveniente dal piano di sopra. Per l’aspetto normativo, oltre all’articolo 844 del Codice Civile, che genericamente vieta le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità, vi è l’articolo 659 del codice penale che disciplina:

Chiunque, mediante schiamazzi, rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o intrattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 310,00

Quando si parla di rumore non tollerabile e come agisce il ricorso d’urgenza

Per determinare la tollerabilità del rumore, la giurisprudenza fa riferimento alla rumorosità di fondo di locali chiusi e della zona. La legge quadro sull’inquinamento acustico, la 447/95, e regolamenti attuativi, stabiliscono che l’immissione all’interno delle abitazioni non è tollerabile se supera di 5 dB durante il giorno e di 3 nelle ore notturne, il rumore di fondo.

Nei casi più gravi in cui è in pericolo il diritto alla salute, si può chiedere con ricorso al giudice un provvedimento di urgenza, sulla base dell’articolo 700 del codice di procedura civile. Il ricorso d’urgenza, se è vero che garantisce un provvedimento di inibizione dei rumori nel giro di pochi mesi, non consente di chiedere il risarcimento dell’eventuale danno, che andrà richiesto in separata sede con una causa ordinaria. In alcuni casi, si potrebbe anche giungere a domandare il risarcimento danni in caso di documentati stress psico-fisici (esempio certificazione medica specialistica), in base all’articolo 2043 del Codice Civile.

La legge in materia di Stalking

La legge relativa allo cosiddetto Stalking posta in essere a difesa delle persone importunate da fidanzati/e, coniugi e compagni/e impetuosi, è stata già impiegata in alcuni casi per allontanare inquilini molesti, chiassosi e rumorosi. Lo strumento è supportato dall’art. 612 del Codice Penale che può essere applicato in tutti quei contesti – non solo le relazioni di coppia – in cui si pone una situazione o attività in grado di creare inquietudine in chi la subisce.

Author: Cav. Avv. Floro Bisello

Avvocato in Pesaro-UrbinoCavaliere al Merito della RepubblicaPresidente della Sede Unioncasa di Pesaro Urbino e Provincia