La II Commissione (Giustizia) invita Unioncasa alla Camera

il distacco dall'impianto centralizzato

La II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati ha richiesto il contributo dell’Associazione Unioncasa durante l’audizione informale, in videoconferenza, svoltasi il giorno martedì 29 marzo 2022, alle ore 10.30.

In particolare, gli interventi previsti, prendevano avvio dall’esame delle proposte di legge. C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena, recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.

Stimolarne la soluzione è un diritto-dovere che Unioncasa vuole e deve esercitare a tutela della categoria che rappresenta, quella della proprietà immobiliare, spesso trascurata e penalizzata, ma che in questo caso vede il diritto alla proprietà ignorato e calpestato.

Urge una norma concreta ed applicabile, poiché in assenza di provvedimenti volti alla soluzione di tale problematica, e deterrenti nei confronti di chi pensa di delinquere deliberatamente con la convinzione di restare per lungo tempo impunito, tale fenomeno rischia di proliferare pericolosamente.

Presidente Nazionale Unioncasa, Dott. Flavio Sanvito

Unioncasa ha risposto con molto entusiasmo, inviando come rappresentante dell’associazione l’avvocato Lucio Cacciapuoti, Presidente del Centro Studi.

Riportiamo di seguito una sintesi del suo intervento.

I. Osservazioni generali in merito alle proposte di legge in materia di Occupazione abusiva di immobili

Tutte le proposte di legge oggetto di esame, ad eccezione di alcune cui faremo riferimento in seguito, si connotano per un dato comune che è quello della previsione di una nuova figura di reato, specifico, relativo alla occupazione abusiva di immobili.

Questa riflessione induce a pensare che gli attuali strumenti offerti dal legislatore appaiono evidentemente inadeguati rispetto alle esigenza di tutela che il cittadino reclama a fronte di un fenomeno sempre più frequente e grave.

La perdita della propria abitazione, determinata dall’altrui abusiva occupazione, specie in danno di persone anziane e come tali più fragili, determina una serie di conseguenze molto gravi.

Unioncasa proprio di recente si è occupata del problema organizzando un Webinar sul tema, con il quale è stata affrontata la problematica sotto ogni aspetto, non solo dal punto di vista strettamente legislativo, ma anche per quanto attiene le conseguenze in termini di danni e di ripercussioni di carattere psicologico: perdere la propria casa significa, utilizzando un’espressione molto sintetica ma altrettanto significativa, perdere il proprio “nido”, fatto di oggetti, di ricordi, di passioni, potremmo dire perfino di odori a noi familiari.

Siamo rimasti fortemente colpiti dall’interesse suscitato dal ns. incontro, a significare appunto che il tema è estremamente attuale e sentito.

Queste considerazioni ci spingono a salutare con particolare favore le proposte oggetto di esame, condividendone in gran parte idee e struttura.

Notiamo in particolare la concretezza della proposta A.C. Paolini che mira a dare risposte immediate e fattive al cittadino, cercando di superare tempi abitualmente lunghi per combattere quel fenomeno così odioso per il quale ci sono persone che si appropriano dell’abitazione altrui utilizzandola come propria.

II. Proposte di modifica e di integrazione

Pur sostanzialmente condividendo l’idea di fondo di prevedere una nuova e specifica figura di reato, al fine di rendere ancora più efficaci le nuove norme, si propone di:

A. Ampliare il termine di proposizione della querela portandolo a sei mesi

Questo, così come peraltro previsto dal legislatore per esempio in materia di stalking. Considerata la delicatezza degli interessi in gioco e la particolare fragilità delle persone offese nel caso sempre più frequente anziani, subordinare la procedibilità dell’azione penale alla proposizione della querela può essere accettabile, solo a patto che venga dato maggior tempo alla parte di assumere tale iniziativa.

B. Prevedere l’immediato intervento delle forze di Polizia per identificare le generalità degli occupanti

Questa semplice operazione, apparentemente banale, serve invece ed è addirittura essenziale, per consentire  un valido esercizio dell’azione di restituzione in sede civile. Il processo civile si fonda sul principio del contraddittorio dunque sulla assoluta necessità che ogni domanda venga preventivamente notificata alla controparte. Nella maggior parte dei casi la persona offesa non conosce né è in grado di farlo, chi sia l’occupante abusivo del suo bene: fornire tali elementi consentirebbe perciò di poter esercitare congiuntamente ogni azione, in sede penale ma anche in sede civile.

C. Non limitare la esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi dall’Autorità Giudiziaria

Unioncasa ritiene che non possa assolutamente limitarsi la esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi dall’Autorità Giudiziaria, a valutazioni circa eventuali problemi di ordine pubblico, salvo specifiche e limitate ipotesi.

Ad eccezione perciò di fattispecie particolari, quali per esempio potrebbe ipotizzarsi l’occupazione di un intero edificio da parte di oltre 10 persone, in tutti gli altri casi il provvedimento di rilascio non deve subire alcun rallentamento, dovendosi perciò escludere l’applicabilità dell’art. 11 DL n. 14 del 2017 (modificato dall’art. 31-terdel DL n. 113 del 2018) secondo il quale quando è richiesto l’intervento della Forza Pubblica per l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’autorità che vi provvede ne dà notizia al Prefetto il quale istituisce – tra l’altro – una cabina di regia, dilatando in maniera abnorme la sua attuazione.

III. Osservazioni critiche

Ci permettiamo di esprimere, infine, dei dubbi relativi a due proposte i cui contenuti non sono del tutto condivisibili.

La proposta A.C. 1283 Orfini vuole escludere il divieto da parte di un occupante abusivo di chiedere la residenza e l’allacciamento delle utenze a pubblici servizi. La norma che tale proposta vorrebbe abrogare tende invece a contrastare l’occupazione abusiva degli immobili e le ragioni che sottendono alla eliminazione di tale divieto non ci sembrano accettabili.

Come pure esprimiamo forti perplessità riguardo la proposta A.C. 3397 Papiro laddove prevede l’introduzione di una nuova norma, l’art. 703 – bis del codice di procedura civile, la cui attuazione viene ipotizzata mediante il ricorso al Giudice da parte del cittadino senza l’assistenza tecnica di un difensore e con modalità nella pratica inattuabili, quali la previsione di un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto del Giudice di soli tre giorni. Termine evidentemente diretto a favorire la parte offesa, che si tradurrebbe invece nel quasi certo rigetto della domanda per la sua prevedibile  inosservanza pratica.

Qui è possibile rivedere l’intervento, così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Oppure, utilizzando YouTube.

Rassegna stampa

Di seguito le testate online che hanno trattato dell’argomento sulle loro pagine: