La mediazione: uno strumento utile per la risoluzione dei conflitti in materia di locazione

La mediazione è un istituto ben distinto dal giudizio, in quanto caratterizzato da informalità, da volontarietà e dal principio di riservatezza; ciò che più contraddistingue la mediazione è tuttavia la circostanza per cui il mediatore è un professionista che accompagna le parti in lite; non è un giudice, è assolutamente imparziale e non dà torti o ragioni, ma favorisce e ristabilisce la comunicazione interrotta o inesistente tra le parti affinché le stesse (con l’ausilio dei rispettivi avvocati che li assistono) possano liberamente discutere, confrontarsi ed eventualmente trovare un accordo che sia soddisfacente per entrambe, attraverso il superamento delle posizioni (es. il locatore è fermo sulla propria posizione di pretendere l’integrale pagamento del canone; il conduttore sulla posizione volta ad ottenere una congrua riduzione o annullamento del canone), e il raggiungimento dei propri interessi, che sono ben distinti dalle originarie rigide posizioni di ciascuno dei litiganti.

Dal 2010, con il D.Lvo n. 28 del 4 marzo1, la risoluzione dei conflitti in materia di locazione (e di altre materie vertenti su questioni condominiali, diritti reali, affitto di aziende, comodato ecc., ai sensi dell’art. 5 D.Lvo citato) viene affidata quindi preventivamente all’istituto della mediazione, che rappresenta una innovazione normativa epocale mutuata dai sistemi anglosassoni, ma fortemente incoraggiata e sostenuta anche dalla normativa europea sin dai primi anni 90, attraverso l’obiettivo di semplificare e rendere più efficiente, informale e veloce la soluzione del contenzioso per tutti i cittadini.

La mediazione: alcuni esempi

Il conduttore ha un problema di infiltrazioni e non vuole più pagare il canone di locazione? I lavori condominiali limitano il diritto di godimento del conduttore che deve trovare una sistemazione alternativa e chiede il rimborso delle spese di trasferimento temporaneo? L’immobile è stato rilasciato ma il proprietario non vuole restituire il deposito cauzionale perché risultano spese condominiali non pagate o danni nell’abitazione? Il locatore vuole il rilascio immediato per morosità ed evitare la lunga e costosa procedura di sfratto?

Per le frequenti problematiche e i ricorrenti conflitti che sorgono tra proprietario e conduttore, spesso non è conveniente, né efficace ricorrere ad un lungo e costoso procedimento giudiziale. Gli interessi delle parti infatti travalicano i torti e le ragioni, in quanto si incentrano sugli obiettivi che concretamente le persone in conflitto vogliono e possono ottenere.

Nel caso di un proprietario che non ottiene da mesi il pagamento del canone della locazione, potrà essere suo interesse liberare il prima possibile il suo appartamento dalla detenzione del conduttore moroso, ed evitare di perdere ancora molte mensilità di locazione (soprattutto in casi frequenti di mancanza di garanzie del conduttore) nell’attesa dello sfratto e della sua esecuzione forzata. Analogamente, il conduttore potrà avere l’interesse a non subire una esecuzione con aggravio di costi, accettando di rilasciare subito l’immobile ed ottenendo una riduzione del debito risultante da canoni pregressi.

Un aneddoto: capire gli interessi delle parti

Un aneddoto elaborato per la prima volta dalla sociologa e consulente Mary Parker Follett nel 1940 può aiutare a comprendere meglio la differenza tra posizioni e interessi:

Due sorelline litigano per avere l’ultima arancia rimasta. Se il genitore non chiede loro quale è il loro interesse, e si limita a prendere il frutto e tagliarlo in due dandone una metà a testa, probabilmente non ha accontentato nessuna delle due. La questione è irrisolta perché entrambe le sorelle sono ferme nelle loro posizioni configgenti (“l’arancia è mia”; “l’ho presa prima io”); se il genitore invece le interroga per capire quali siano i loro interessi, scopre che a una serve la buccia per grattugiarla come ingrediente di una torta; all’altra serve la polpa per la spremuta. A quel punto supera le posizioni, dà a una la buccia e all’altra la polpa dell’unica arancia rimasta e contesa e coglie l’interesse delle sorelline che saranno entrambe soddisfatte avendo ottenuto la parte dell’arancia che desideravano.

Mary Parker Follett

Le soluzioni alla mediazione sono molteplici, ognuna legata al caso singolo e alle parti in litigio, mai predeterminate e fisse, e la novità è proprio nella circostanza per cui la soluzione si può trovare attraverso il dialogo e il confronto costruttivo, guidato dal mediatore attraverso tecniche negoziali, competenze e modalità (che in caso di conflitto molto acceso possono prevedere sessioni riservate) specifiche.

La mediazione è un percorso che riesce a soddisfare le parti perché scelgono esse stesse la soluzione efficace, appropriata e condivisa, sotto la guida paziente, professionale e misurata del mediatore e con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

Il successo della mediazione – che oltre ad essere obbligatoria per determinate materie, può essere avviata volontariamente o su ordinanza del Giudice – negli ultimi anni in Italia è in aumento perché l’istituto rappresenta un modello di composizione dei conflitti, che spesso riesce persino a ricucire e ripristinare rapporti familiari, amicali e lavorativi perduti e caratterizzati da incomunicabilità (si pensi alla successione e alle cause ereditarie) e rappresenta anche in prospettiva di lungo periodo uno strumento per apprestare soluzioni utili ed efficaci e creare una coesione sociale che la giustizia ordinaria non può più garantire.

1 La normativa è stata oggetto di revisione con la riforma cd. Cartabia L. n. 206 del 26 novembre 2021 cui è seguito D.Lvo n. 149/2022

Author: Avv. Silvia Aloe

Avvocato e Mediatore Civile in RomaConsigliere del Municipio II di Roma CapitalePresidente della Commissione Speciale Decentramento e Processi Amministrativi del II Municipio di Roma CapitalePresidente della Sede Unioncasa di Roma Nomentano