Danni ai garage interrati

Danni ai garage interrati. In caso ne si fosse vittima, è conveniente agire tempestivamente, perché il tempo va tutto svantaggio dell’interessato e gioca a favore dei danni.

Invero, se il giardino funge da copertura di box interrati di proprietà esclusiva e si verificano infiltrazioni d’acqua, i danni sono assicurati.

La questione è molto discussa. Se esiste una clausola del regolamento condominiale che la disciplina espressamente, non ci sono dubbi. Nel silenzio del regolamento, bisogna fare riferimento alla giurisprudenza, che però su questo tema è molto divisa riguardo ai danni ai garage interrati.

Lo stesso tribunale, nella decisione del 24 gennaio 1984 si è espresso in maniera differente: le spese di riparazione di solaio di copertura delle autorimesse, costituenti costruzioni autonome, anche se coperte da sovrastante giardino condominiale, debbono essere poste a carico dei soli condomini proprietari delle autorimesse e, all’interno di questo gruppo, devono essere ripartite secondo le quote millesimali di ciascuno.

“Il condominio deve provvedere alle riparazioni e al risarcimento dei danni derivanti dall’infiltrazione di acqua piovana o di irrigazione nei box, la cui copertura è rappresentato dal fondo, di cui il condominio è detentore e custode”.

Che fare, quindi?

Forse, una chiave per risolvere il quesito può essere fornita da altre sentenze, che hanno sostenuto la necessità di fare delle distinzioni.

Alcuni giudici hanno operato una netta separazione tra le spese connesse direttamente al rifacimento della impermeabilizzazione della copertura di box e quelle relative alla rimozione e alla sistemazione del giardino soprastante.

Il primo tipo di intervento è a carico dei condomini che ne traggono utilità, in applicazione dell’articolo 1123 del codice civile ultimo comma, e quindi proprietari dei box.

Mentre le spese strettamente connesse al giardino, vanno ripartite secondo il principio dettato dall’articolo 1126 del codice civile a proposito dei lastrici solari di uso esclusivo: sono tenuti a contribuire per 1/3 tutti i condomini, esclusi in questo caso i proprietari dei box, e gli altri 2/3 vanno a carico di questi ultimi, in proporzione ai valori millesimali ciascuno.

Author: Cav. Avv. Floro Bisello

Avvocato in Pesaro-UrbinoCavaliere al Merito della RepubblicaPresidente della Sede Unioncasa di Pesaro Urbino e Provincia