TRUFFE INFORMATICHE, COME RICONOSCERLE E COME DIFENDERSI

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Truffe Informatiche

TRUFFE INFORMATICHE: La Polizia Postale e non solo, in questo periodo è oltremodo impegnata a causa l’invio di mezzi truffaldini quali email o altri mezzi di approccio che ingannano i consumatori allo scopo di svuotargli i conti. Vediamo quali sono le truffe più diffuse e quali sono i mezzi per difendersi.

Tipologie di truffe Informatiche

Phishing. Tale truffa avviene tramite email il cui mittente è la banca del ricevente. Nella email vengono segnalate interruzioni dei sistemi informatici di sicurezza della banca per malfunzionamento o tentativi di accessi o anomali ai conti dei clienti. A quel punto al cliente posto in stato di allarme viene richiesto di accedere al sito della banca, che per l’abilità dei truffatori è quasi identico a quello originale, e a quel punto i medesimi si ritrovano in mano le credenziali di accesso al sistema informatico che permette l’operatività sul conto del risparmiatore.

SMiShing. Attacco simile al phishing ma che avviene tramite SMS. Tale attacco è più insidioso; infatti, i truffatori prediligono lo SMiShing in quanto con la diffusione degli smartphone, le vittime, appositamente messe in stato di forte allerta vanno immediatamente a cliccare sui link contenuto nell’sms che dirotta il consumatore vittima alla pagina web falsa della banca. Nel cellulare, tra l’altro, gli antivirus e altri software di sicurezza informatica sono molto meno presenti ed efficaci rispetto a quellipresenti sui PC.

Vishing. Questo tipo di truffa telefonica sfrutta la cosiddetta ingegneria sociale, ossia una serie di tecniche che fanno leva su sentimenti innati nelle persone, quali la fiducia, la paura, l’altruismo o il facile guadagno. Il criminale informatico cerca di evocarequesti sentimenti, suscitando panico o altre emozioni che potrebbero offuscare la capacità di giudizio della vittima, e ne approfitta per sottrarle denaro o dati sensibili. Ad esempio, un truffatore potrebbe cercare di spaventarti dicendoti che i tuoi soldi sono in pericolo, di allettarti con un investimento molto redditizio, o di convincerti ad aiutare una persona bisognosa. In quel momento, l’ingegneria sociale su cui si basa il vishing scatena in te il desiderio di agire in fretta, invece di riflettere sulla situazione con calma e logica. Altro caso trattato, molto frequente, riguarda carte di credito con tecnologia NFC (cosiddetto “contactless”) ovvero quelle che si utilizzano semplicemente avvicinandole ad un pos abilitato per effettuare la transazione senza dover inserirealcun codice numerico. Tali strumenti pur essendo custoditi con la massima attenzione dai consumatori, possono essere clonati da un truffatore in possesso di un comunissimo cellulare dotato di una specifica applicazione informatica, il quale avvicinandosi al portafoglio dell’ignara ed incolpevole vittima, ne carpisce in pochi istanti tutti i dati della carta e ne può disporre per fare acquisti, nell’ambito di tutte quelle innumerevoli transazioni che non prevedono l’inserimento di un codice di sicurezza.

MEZZI DI TUTELA

Contro chi ha commesso la truffa si può depositare atto di denuncia – querela presso la Procura della Repubblica o meglio presso la Polizia Postale specializzata in materia; normalmente i truffatori non hanno capienza economia, né sono intestatari di beni immobili e mobili registrati; per cui, è una inutile spesa procedere giudizialmente nei loro confronti per il recupero delle somme sottratte, in quanto non si andrebbe a recuperare alcunché. Molto utile per ottenere quanto sottratto in modo truffaldino, è la presentazione di accurati ricorsi avanti l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) corredati di specifica e puntuale documentazione probatoria, in quanto le banche si difendono in maniera altrettanto puntuale. Preciso che la legge è molto severa imponendo alle banche l’obbligo di risarcire i clienti che sono stati truffati, attraverso falle dei sistemi di sicurezza degli istituti abilmente sfruttate dalla criminalità. Infatti, le banche hanno l’obbligo di apprestare una serie di misure di sicurezza connesso anche alla particolare responsabilità in capo all’Istituto di credito che viene ritenuta dalla giurisprudenza come esercizio di un’attività pericolosa ex art.2050 c.c., per cui la banca risponde del danno patito dal cliente per responsabilità oggettiva aggravata , salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure per evitare il danno.

Inoltre, per quanto previsto dall’art.11 del D.Lgs. n.11/2010 (c.d. PSD – Payment Services Directive), la banca è tenuta a rimborsare al cliente l’importo dell’operazione eseguita senza autorizzazione, salvo l’ipotesi in cui l’utente abbia agito con dolo o colpa grave.

Author: Cav. Avv. Floro Bisello

Avvocato in Pesaro-UrbinoCavaliere al Merito della RepubblicaPresidente della Sede Unioncasa di Pesaro Urbino e Provincia